Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior examination of the mitigation argument under Art. 73 Tus. The court rejected the complaint regarding the lack of statutory mitigation. The decision upholds the lower court's handling of the defense's arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply a specific statutory mitigation under Article 73, Section 7 of the Tuscan Law. The court ruled that this specific grievance had already been thoroughly examined and rejected by the judges of the merits with legally sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 7, L. 15/05/1997 n. 208; When a specific grievance regarding the application of statutory mitigation has already been adequately examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHONEIM YASSER nato il 23/04/1971 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Yasser Ghoneim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la tenuta della decisione gravata avuto riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art 73 Tus replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.