Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning. The appellant's claims regarding the lack of arbitrariness were found to be inconsistent with the objective disvalue of the conduct assessed during the merits phase. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO ALESSANDRO nato a GENOVA il 17/01/1954 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Corrado avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla non applicabilutà alla specie sia dell'art 393 bis escludendo ogni profilo di arbitrarietà della condotta del soggetto qualificato, sia dell'ad 131 bis cp, all'esito di una valutazione di merito legata al disvalore oggettivo della condotta che così argomentata rende il relativo giudizio non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deìla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.