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Ordinanza — n. 11268/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia Ruslan Preti inadmissible, ruling that the grounds raised were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. The appellant challenged the conviction for resistance under Article 337 of the Penal Code and the inapplicability of Article 131 bis, but the court found these points legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cp; Art. 131 bis cp: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal resistance criminal offense substitute penalty inapplicability court of cassazione ruling censura costituzionale motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cp
Art. 131 bis cp
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETI MATTIA RUSLAN nato il 23/02/1997 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Ruslan Preti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili di responsabilità per la resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, anche nei profili soggettivi, alla ritenuta non applicabilità dell'art 131 bis cp, al giudizio prognostico valorizzato in termini di assorbente diniego alla rivendicata applicazione di una pena sostitutiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.