Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise equivalence issues on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Haiba Amine inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The applicant contested the judgment on recidivism and the equivalence of circumstances, but the lower court had sufficiently addressed these defenses with logical reasoning. Consequently, the court found the arguments lacked the required specificity and had not been properly raised during the prior appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specific grounds (aspecificità) or if the contested judgment is based on sufficient and logical reasoning that adequately examined the defense arguments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAIBA AMINE nato il 01/08/1986 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;_ / letto il ricorso proposto nell'interesse di El Haiba Amine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, in termini di aspecificità estrinseca, contestano il giudizio reso sulla recidiva benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, per altro verso mettono in discussione il giudizio di ritenuta equivalenza tra circostanze senza aver in precedenza prospettato analogo rilievo con l'appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.