Ordinanza — n. 11264/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORO DANILO nato a GENOVA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; D (àtiii.J alL.0 letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata dal ricorso è manifestamente infondata attesa la abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce delle pregresse molteplici condanne per evasione comminate al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11264/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORO DANILO nato a GENOVA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; D (àtiii.J alL.0 letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata dal ricorso è manifestamente infondata attesa la abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce delle pregresse molteplici condanne per evasione comminate al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.