Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11263/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant instead of being signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than signed by a registered defense attorney. The defendant, Amri Abdeljalil, submitted the appeal directly, arguing for personal representation, while the Court emphasized the mandatory requirement for specialized legal representation in cassation proceedings. Relying on Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the Court ruled that appeals must be signed by attorneys from the special register to ensure the high technical complexity of the review is properly addressed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally filed by the party and must be signed by a defense attorney registered in the special roll, as required by law due to the technical complexity of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition special defense attorney roll Code of Criminal Procedure mandatory legal representation patrocinio obbligatorio mandato precauzionale gratuito patrocinio provvisorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, n. 8914 del 21 dicembre 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI ABDELJALIL (CUI 00G4SUE) nato il 29/07/1979 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOciato_avyi5o alle rti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto da ricorso personale da Amri Abdeljalilie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso