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Ordinanza — n. 11262/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation regarding the sentence imposed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Mugavero inadmissible. The appellant argued against the sentence imposed by the Court of Appeal of Genoa, but the court found the appeal's reasoning insufficient. The court ruled that the lower court's judgment on the sentence was adequately motivated and thus not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground raised contradicts the sound reasoning adopted by the court of first instance regarding the sentence, provided the lower court's decision is adequately motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation sentence review Court of Cassazione procedural defect gravità della pena controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGAVERO FABRIZIO nato a GENOVA il 30/05/1977 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Mugavero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato contrasta la tenuta della motivazione adottata dalla Corte del merito sul versante della misura della pena irrogata malgrado la sentenza impugnata, per quanto sinteticamente, dia adeguato conto, all'a lucedella genericità dei rilievi prospettati con l'appello, ribadita anche in questa sede, dalle giustificazione sottesa alla scelta adottata sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.