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Ordinanza — n. 11260/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personally filed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the accused rather than by a registered defense attorney. The prosecution argued that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such filings must be signed by lawyers in the special register due to the case's technical complexity. The court agreed, citing established precedent that personal appeals violate procedural requirements for high-level judicial reviews.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register and cannot be personally filed by the accused.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused special defense attorney register procedural requirement violation technical complexity of review difesa d'ufficio obbligo di testimoniare diritto alla prova

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103/2017
art. 613 cod. proc. pen
il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MANSOUR SABER nato a BIELLA il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdat.e-evrisTrailMrtt,— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da ricorso personale da Ben Mansour Saber avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che. il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pèn. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il