Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and lacking new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative fact reconstructions and renewed evidentiary measures, but the court found these arguments merely reproduced issues already decided by the lower courts. The decision rests on the principle that cassation reviews cannot re-evaluate facts or retry merits already conclusively adjudicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the court of first instance or appeal, lacking new legal grounds or alternative fact reconstructions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Lombardi avverso là sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a trovare fondamento in una ricostruzione alternativa delle vicende in fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla chiesta rinnovazione istruttoria, ai costituti propri delle ipotesi di reato contestate ai capi a), b), c), anche sul versante soggettivo, al riconoscimento della continuazione interna per i fatti di resistenza di cui al capo a) e della recidiva, al denegato riconoscimento delle generiche nella loro massima espansione, alla misura finale della pena irrogata, il tutto alla luce di un complessivo argomentare che porta i relativi giudizi di merito sui punti attinti dal ricorso al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.