Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zabalotnicu Andrei inadmissible because the grievances raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued that the principle of attenuated speciality under Article 26, paragraph 2, letter b of the Mae Law applied to his case, but the lower court had already addressed this with legally sound reasoning. Consequently, the Court ruled that these censure points were not suitable for review in a legality proceeding, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 26, comma 2, lett. b legge Mae; The Court of Cassazione holds that appeals in legality proceedings are inadmissible if the grievances are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZABALOTNICU ANDREI nato il 09/12/1990 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Zabalotnicu Andrei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive avuto riguardo alla ritenuta applicabilità alla specie del principio di specialità attenuata di cui all'art 26, comma 2, lettera b legge Mae in linea con la giurisprudenza di questa Corte richiamata dall'ultimo capoverso di pagina 2 della decisione impugnata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.