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Ordinanza — n. 11254/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Malki Nourredine inadmissible, rejecting his claim that the lower court's sentencing motivation was specifically vague. The appellant argued the decision lacked sufficient reasoning, but the court found the original judgment was logically sound and adequately addressed his defenses. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised is a general lack of specific motivation regarding sentencing, provided the lower court's decision is logically sound and sufficiently examines the defendant's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement sentencing motivation review Article 616 Code of Criminal Procedure lack of specific grounds impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALKI NOUREDDINE nato il 30/09/1976 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Malki Nourredine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, dedotta in termini di evidente aspecificità estrinseca, contesta la motivazione della decisione gravata quanto alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul pùnto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.