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Ordinanza — n. 11253/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against settlement dismissal due to lack of specific grounds for appeal under Art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed against a settlement judgment outside the permitted scope of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of reasoning regarding the sanction imposed, but the court held that only specific grounds such as the formation of will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible in this context. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against settlement judgments, only grounds concerning the formation of will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, rendering complaints about the lack of reasoning regarding sanctions inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement appeal inadmissible grounds Art. 599-bis c.p.p. simplified procedure court costs and fine adeguamento della pena ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BKEKRI MOHAMED nato il 07/02/1997 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdete-ervistrelte-partt---- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto da Bkekri Mohamed avverso la sentenza in- epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comrria 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.