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Ordinanza — n. 11163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing plea agreement qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the facts and lacked sufficient motivation in the plea agreement sentence. The court rejected this, noting that in plea proceedings, only manifest errors allow for requalification, and the lower court adequately addressed the legal characterization of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: In plea agreement proceedings, the court's duty is limited to a concise description of facts and affirmation of correct legal qualification, excluding appeals based on mere valuation errors unless a manifest error is evident.

Parole chiave

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plea agreement sentencing manifest error standard legal qualification review inadmissible appeal procedural economy difetto di motivazione condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.].
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 444 cod. proc. pen
234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.].

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJI SABRI nato il 11/08/1997 avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di FERMOdat le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hajji Sabri, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, mancata ottemperanza all'ordine di espulsione.

A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel presente caso, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sia pure in modo conciso come ammette la giurisprudenza di legittimità [cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de