Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing plea agreement qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to correctly qualify the facts regarding drug possession and firearm offenses, claiming the reasoning was illogical. The Court rejected this, noting that in plea agreements, only manifest errors in legal qualification are admissible, and the lower court sufficiently affirmed the correct qualification of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; In plea agreement proceedings, appeals based on alleged errors in legal qualification are inadmissible unless a manifest error is evident, as the agreement exonerates the prosecution from the burden of proof and requires only a succinct description of facts and affirmation of correct qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANZIONE PAOLO nato a TARANTO il 23/11/1975 avverso la sentenza del 15/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdat6vviso,,at1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Stanzione Marco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione e porto di arma da fuoco, detenzione di munizioni e ricettazione.
A motivi di ricorso la difesa si duole dell'illogicità della motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel presente caso, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).
Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sia pure in modo conciso come ammette la giurisprudenza di legittimità [cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.].
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de