Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered in the special Cassation barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the lawyer who filed it was not registered in the special barroll required for Cassation proceedings. Although the lower court had converted an appeal into a Cassation appeal, the Court held that the lack of registration by the lawyer remained a fatal defect regardless of the procedural conversion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not registered in the special barroll of the Court of Cassation, even if the lower court converted an appeal into a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI PAOLA nato a VERONA il 08/12/1966 avverso la sentenza del 24/04/2024 del GIUDICE DI PACE di VERONAdato iso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Brunelli Paola ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Avv. Marzia Rossignoli, avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verona per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con condanna alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censura la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835); ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente (cfr.
Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208). Si procede alla relativa declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore DEP°51TATI\ Il Pr id nt