Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11158/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual evaluation and alternative reasoning in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to list sufficient circumstantial evidence and ignored alternative reasoning regarding the fire's cause. The court ruled that these arguments concerned the factual evaluation and evidence assessment, which fall exclusively within the appellate court's competence and were properly addressed in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 45 cod. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of the crime or the assessment of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the appellate court, provided the lower courts' reasoning is logically sound and based on shared experience.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual evaluation competence circumstantial evidence listing alternative reasoning omission appellate court jurisdiction incendio colposo insufficienza di prove danni da incendio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod.
Art. 45 cod. pen.
art. 45 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo
Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri
197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv.
Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto
197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv.
Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino
198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv.
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTECHIARI CALOGERO GIUSEPPE nato a SCIACCA il 24/01/1963 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Montechiari Calogero Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 423-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi indiziari del fatto di reato, scarna elencazione degli stessi elementi indiziari ed omessa considerazione del ragionamento alternativo; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; II) violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale omette di valutare l'incidenza delle pessime condizioni del terreno adiacente a quello dell'impugnante quale condizione determinante l'incendio; contraddittorietà della motivazione.

Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145;

Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio raccolto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 fe