Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11157/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drunk driving appeal due to lack of new evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence. The appellant argued that the blood alcohol level could not be determined with certainty due to conflicting readings and device malfunctions, while the prosecution emphasized corroborating symptoms like a sweet breath and disorganized speech. The court rejected these claims, noting that a single valid measurement supported by behavioral evidence suffices and that the defendant's obstructive conduct invalidated further testing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; Art. 379, d.P.R. 498/1992: An appeal is inadmissible when grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction blood alcohol measurement cassation inadmissibility repetitive appeal grounds obstructive conduct esame di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone che ha riconosciuto Rosa Telo Luigi colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
Art. 379, d.P.R. 498/1992
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
strada, ex art. 606 comma 1 lett.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019
strada è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica purchè corroborata da elementi sintomatici dell'assunzione di bevande alcoliche risultanti dagli atti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep.
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA TEIO LUIGI nato a MANIAGO il 25/10/1964 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone che ha riconosciuto Rosa Telo Luigi colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda, pena sostituita con quella di giorni 93 di lavoro di pubblica utilità per una durata complessiva di 186 ore. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso:

I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 379, comma 2, d.P.R. 498/1992 per l'impossibilità di determinare con certezza l'entità del tasso alcolemico in assenza di due determinazioni concordanti; II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 379, commi 6,7 e 8, d.P.R. 498/1992 per vizi correlati al funzionamento dell'alcoltest; III) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e), per mancanza di coerenti elementi sintomatici comprovanti l'alterazione alcolica. L'impugnazione è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Quanto al primo motivo di doglianza, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte di legittimità, in base al quale, ai fini della prova della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica purchè corroborata da elementi sintomatici dell'assunzione di bevande alcoliche risultanti dagli atti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291).

Nel caso in esame, ha evidenziato la Corte di merito, dalla dettagliata annotazione dei verbalizzanti si desumono plurimi elementi in grado di rivelare lo stato di alterazione dell'imputato derivante dall'uso di bevande alcoliche (condotta di guida, alito vinoso, linguaggio sconnesso) . Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha logicamente osservato, dopo attenta ricostruzione dei fatti, come il ricorrente abbia serbato una condotta ostruzionistica - riducendo al minimo l'espirazione- la qual cosa ha determinato la conseguenza che numerose prove andassero a vuoto.

Nondimeno, hanno precisato i giudici, lo spirometro è stato in grado di effettuare una valida misurazione in un caso, producendo un risultato (2,20 g/I) del tutto compatibile con le condizioni psico-fisiche dell'imputato. Hanno pertanto ritenuto l'insostenibilità della tesi del malfunzionamento dell'etilometro, evidenziando che: l'apparecchiatura, la quale segnala espressamente la presenza di errori di funzionamento, sullo scontrino riportante la misurazione del tasso alcolemico conteneva la dicitura "zerotestcorretto"; l'indicazione "volume insufficiente" presente sullo stesso scontrino non invalida la prova e non è indice del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura (cfr.

Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 03:«E' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»). Le argomentazioni illustrate, frutto di ragionamento immune dai vizi lamentati dalla difesa, sono dunque conformi ai principi stabiliti in questa sede.

Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso, palesemente versato in fatto: a fronte delle logiche argomentazioni sostenute dalla Corte d'appello, la quale ritiene irrilevanti le osservazioni riportate dal sanitario nella certificazione del Pronto soccorso circa stato dell'imputato, atteso il rilevante intervallo di tempo trascorso dal controllo, la difesa sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 febbraio 2