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Ordinanza — n. 11155/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Basile Demetrio inadmissible, rejecting his arguments regarding the evaluation of facts and the application of sentencing laws. The appellant claimed the finality of a prior traffic violation was not proven and that generic mitigating circumstances were incorrectly denied. The court ruled that the first ground was too generic and reiterated established jurisprudence that police testimony suffices to prove recidiva without documentary proof of finality, while the second ground was found infounded due to the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 116 comma 15 cod. strada; Art. 132 e 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if grounds are generic and specific, and the court of appeal correctly applied existing case law regarding the sufficiency of police testimony for proving recidiva and the implicit assessment of personality for denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of complaint recidiva nel biennio guida senza patente attenuanti generiche deposizione inattendibile base probatoria gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 116 comma 15 cod. strada
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto Basile Demetrio colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 06/10/1974 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto Basile Demetrio colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi quattro di arresto ed euro tremila di ammenda. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) erronea valutazione del fatto ed erronea interpretazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, non essendo stata provata la definìtività della precedente violazione integrante la recidiva nel biennio;

II) erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e motivazione carente in relazione alla pena in concreto irrogata all'imputato. L'impugnazione è inammissibile. Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr.

Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto della testimonianza dell'operante di polizia, che ha riferito in ordine al precedente controllo su strada, a seguito del quale fu elevata analoga contestazione per guida senza patente a carico del ricorrente. In assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta contestazione, neppure provenienti dall'imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio. Il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio è del pari manifestamente infondato.

La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull'assenza di positivi elementi di valutazione e sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimì precedenti penali, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025