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Ordinanza — n. 11154/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drunk driving appeal as generic and reiterative, upholding lower court's reliance on police testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and reiterative of arguments already examined in the lower courts. The appellant argued that police testimony alone could not prove the legal requirement to inform the driver of their right to a defense lawyer without a specific note in the report. The court rejected this, citing established precedent that such testimony is sufficient if coherent and uncontradicted, while emphasizing the judge's duty to assess the officer's credibility based on internal consistency and alignment with other evidence.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The requirement to inform a suspect of their right to a defense lawyer may be proven by the testimony of the police officer if the statement is coherent and lacks internal contradictions, provided the judge rigorously evaluates the officer's credibility and the reasons for any lack of written recording.

Parole chiave

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drunk driving appeal police testimony admissibility generic grounds dismissal reiterative arguments defense lawyer notification diritto a un difensore ricusazione del pubblico ministero ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Risulta, quindi, compiutamente argomentato in sentenza il corretto operato della Polizia giudiziaria con riferimento all'obbligo di fornire all'imputato la comunicazione prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prima che si procedesse all'accertamento del tasso alcolemico.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Risulta, quindi, compiutamente argomentato in sentenza il corretto operato della Polizia giudiziaria con riferimento all'obbligo di fornire all'imputato la comunicazione prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019
Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021
Si è altresì precisato che spetti al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ROBJ nato a ROMA il 24/05/1980 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto, che ha riconosciuto Hudorovich Robj colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis cd. strada, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando un motivo unico di ricorso, con cui denuncia la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., assumendo che la sola prova testimoniale raccolta dal verbalizzante, in assenza di apposita annotazione sul verbale di accertamenti, non possa ritenersi idonea a dimostrare l'adempimento previsto nella norma richiamata. Lamenta altresì che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l'attendibilità della testimonianza dell'operatore di polizia, accertando che l'avviso sia stato somministrato prima del compimento delle analisi al Pronto Soccorso e che il ricorrente lo abbia effettivamente compreso e recepito.

Con memoria tempestivamente depositata, la difesa, nel riportarsi al motivo dedotto, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla sezione ordinaria. Ebbene, l'impugnazione è inammissibile essendo le ragioni di doglianza generiche e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati nei gradi di merito. In base a consolidato orientamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirrietrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Rv. 278027).

Si è altresì precisato che spetti al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976). Nel caso che occupa, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici stabiliti in questa sede: nel richiamare la testimonianza dell'agente di P.G., il quale ha affermato di avere provveduto a dare l'avviso secondo legge, ha ritenuto che la stessa fosse lineare e coerente con i fatti verificatisi.

Quanto alla valutazione circa l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal verbalizzante, ha rilevato l'assenza di contraddizioni interne e la coerenza del narrato del verbalizzante con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio. Risulta, quindi, compiutamente argomentato in sentenza il corretto operato della Polizia giudiziaria con riferimento all'obbligo di fornire all'imputato la comunicazione prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prima che si procedesse all'accertamento del tasso alcolemico. La prospettazione difensiva circa la possibilità che il ricorrente non avesse compreso il significato dell'avviso è del tutto genericamente posta ed ha carattere puramente ipotetico.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 febbr