Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing merits already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued that the trial court incorrectly applied criminal statutes regarding subjective intent and misinterpreted witness testimony concerning false declarations. The court rejected this, noting that cassation judges cannot re-evaluate factual evidence or adopt different parameters for assessing probative circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual elements upon which the decision is based nor adopt new and different parameters for the reconstruction and assessment of probative circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITANZA GAETANO nato a CAPO D'ORLANDO il 07/09/1970 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che ha riconosciuto Vitanza Gaetano responsabile dei reati di cui agli artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, commessi in data 8/9/2016 e 3/11/2016, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro nnillecento di multa. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un motivo unico di ricorso, con cui denuncia erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e 47 cod. pen., per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei reati e travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste Mariangela Maddalena.
Ebbene, l'impugnazione si appalesa inammissibile, in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Con argomentare logico la Corte d'appello ha rimarcato la piena consapevolezza da parte dell'imputato di rendere false dichiarazioni, circostanza desunta dal rilevante divario accertato tra il reddito dichiarato e quello effettivo, oltre che dall'omessa indicazione della proprietà di un'autovettura, intestata alla moglie convivente.
Quanto all'asserito travisamento della prova, la doglianza è genericamente posta: la Corte d'appello ha valutato le dichiarazioni della teste, ritenendo che il fatto che il ricorrente si fosse portato presso il patronato per risolvere asseriti dubbi sulle indicazioni da inserire nelle richieste di ammissione al patrocinio, non escludesse la piena consapevolezza della falsità degli importi dichiarati. Il rilievo difensivo tende, in realtà, a sollecitare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 febbr