Italian court dismisses appeal claiming breathalyzer defects, upholding burden of proof on defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Scalia's appeal inadmissible regarding alleged flaws in the breathalyzer used during his traffic stop. The defense argued for nullity due to unverified equipment, but the lower court relied on police testimony confirming annual calibration and proper registration. The supreme court rejected these claims, emphasizing that the burden lies with the accused to prove instrument defects rather than the prosecution to disprove them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada; In cases of driving under the influence, a positive breath test constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defense to substantiate claims of instrument invalidity or procedural defects through specific allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA MARCO nato a SIRACUSA il 18/12/1977 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Scalia Marco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa si duole del mancato accertamento della omologazione, taratura e corretto funzionamento dell'etilornetro utilizzato dai verbalizzanti per rilevare lo stato di ebbrezza dell'imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità; II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza.
Considerato che le doglianze si appalesano manifestamente infondate: la Corte di merito, in risposta ai rilievi difensivi, ha richiamato in motivazione la testimonianza del teste di Polizia escusso in dibattimento, il quale ebbe a precisare come l'apparecchio utilizzato fosse stato sottoposto a regolare verifica annuale, risultando ciò dal registro interno all'ufficio. Ciò premesso, è d'uopo rilevare come la Corte territoriale abbia operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore