Cassation court dismisses appeal for generic lack of breathalyzer proof without specific factual or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of specific legal and factual grounds required by law. The appellant argued generically that the breathalyzer device lacked homologation, while the lower court had already provided adequate reasoning based on the official report confirming the device's validity and regular inspection. The court rejected the appeal because the arguments failed to demonstrate specific defects in the instrument or its certification, adhering to established precedent that the positive test result constitutes proof of intoxication unless the defense proves specific errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must specify legal and factual grounds; generic complaints regarding the lack of proof of device homologation are inadmissible without demonstrating specific defects or errors in the instrument's certification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO LUCA nato a PISTOIA il 18/06/1985 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Molinaro Luca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e 2-sexies cod. strada. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di prova della omologazione dell'apparecchiatura dell'alcoltest; considerato che la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione sul punto, richiamando il contenuto del verbale di accertamento, da cui risulta che l'apparecchiatura impiegata era omologata e sottoposta a regolare revisione periodica. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni offerte in senetenza.
Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659;
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025