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Ordinanza — n. 11149/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding administrative license revocation penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11149/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gherardini Tranquillo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence for alleged lack of motivation concerning the administrative penalty of license revocation. The court rejected this claim because the lower judge provided complete and sufficient reasoning on this specific point in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 589-bis c.p.: The appeal alleging a lack of motivation regarding the application of an accessory administrative sanction is inadmissible if the lower court's reasoning on that specific point is complete and congruous.

Parole chiave

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lack of motivation administrative sanction license revocation inadmissible appeal procedural costs Cassation review accessory penalty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 589-bis, comma 1 c.p.
dal Tribunale di Cassino per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod.
Artt. 444 ss. cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERARDINI TRANQUILLO nato a TERRACINA il 25/08/1976 avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La difesa di Gherardini Tranquillo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Cassino per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ii guida) è manifestamente infondato, considerata la compiuta e congrua motivazione rèsa sullo specifico punto dal Giudice della sentenza (pag. 3 sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. f 4)6 Pcz Così deciso il 19 a