Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing application after plea bargain ratification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentencing application following a ratified plea bargain. The appellant argued violations of procedural law, but the Court found no grounds under Article 448, paragraph 2-bis, as the appeal did not address the specific exceptions allowed for post-plea appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 comma 2-bis, 616 cod. proc. pen.; Appeals against sentencing applications in plea bargain cases are inadmissible unless they concern the imputant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, and the party is not at fault for the inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI IMED nato il 01/02/1980 avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA--- (dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 27 giugno 2024, con la quale il GUP del Tribunale di Brescia ha applicato ad Amari Imed la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.