Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11146/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to excessive penalty complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the sole grievance concerned the excessive penalty imposed in a plea bargain judgment. The appellant, Cogotti Massimo, challenged the sentence from the Rome Court of Appeal, arguing that only specific defects regarding the plea's validity or illegal penalty application are permissible grounds for review. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict statutory requirements for challenging plea bargain outcomes, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are limited to defects regarding the party's will, prosecutor consent, divergent content, or illegal penalty application; appeals outside these grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal excessive penalty review inadmissible cassation procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti pena massima modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGOTTI MASSIMO nato a ROMA il 02/06/1973 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Cogotti Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Roma del 2 aprile 2024), per reati in materia di stupefacenti, lamentando l'eccessività della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.