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Ordinanza — n. 11145/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical references and non-existent legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to provide critical references to the lower court's reasoning. The appellant argued for a lesser crime classification based on the lack of an organized network and other mitigating factors, but the appellate court correctly emphasized the high quantity of drugs and the suspect's criminal capacity. Consequently, the court rejected the appeal as lacking merit and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it refers to a non-existent legal violation or a non-existent defect in reasoning and lacks critical references to the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical references non-existent legal violation drug trafficking quantity criminal capacity assessment scemata imputabilità traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMAGGI ROBERTO nato a ANZIO il 23/01/1983 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 15 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Capomaggi Roberto per reati di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di marijuana; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale censura la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di minore gravità, per la mancata considerazione: della singolarità dell'episodio, dell'assenza di contatti con altri clienti, dell'inesistenza di un'organizzazione, della mancanza di una rete stabile di approvvigionamento, del non inserimento in un contesto più ampio di spaccio.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché riferito a un vizio motivazionale e a una violazione di legge palesemente insussistenti, nonché del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata; che, in ogni caso, la Corte di appello ha correttamente valorizzato in senso negativo, nell'escludere l'ipotesi di minore gravità la rilevantissima quantità dello stupefacente (circa 10 kg), per un controvalore di vendita, a fini di ulteriore spaccio, di euro 8000, oltre al contestuale possesso di ulteriore sostanza stupefacente di tipo diverso, di somme di denaro in contanti assai elevate e di ingiustificata provenienza; che dal fatto nel suo complesso emerge una singolare capacità criminale del soggetto, per il suo collegamento commerciale con gruppi criminali organizzati; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2 AsL Così deciso in Roma, il 20 di