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Ordinanza — n. 11140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical motivation and non-domestic cultivation facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked critical arguments regarding the lower court's reasoning and relied on non-existent procedural vices. The defendant argued for a domestic cultivation exemption and leniency, but the appellate court correctly identified seven plants and 111 doses as evidence of systematic, non-domestic activity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it cites non-existent procedural defects or fails to critically analyze the motivation, particularly when the facts clearly demonstrate cultivation beyond personal use.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack critical motivation domestic cultivation exemption systematic cultivation procedural costs award consumo di canapa coltivazione di canapa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 131-bis cod. pen.
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, per l'omessa considerazione della particolarità tenuità del fatto.
art. 131-bis cod. pen
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA ANTONIO nato a POZZALLO 11 12/06/1959 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Cannata Antonio, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la coltivazione di piante di cannabis; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale censura:

1) l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, trattandosi nel caso di specie di coltivazione di tipo domestico;

2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, per l'omessa considerazione della particolarità tenuità del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché riferito a vizi palesemente insussistenti, nonché del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata; che, in ogni caso, la Corte di appello - a fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario - ha correttamente escluso la natura domestica della coltivazione delle piante, essendo state trovate sette piante ed un principio attivo già prodotto per un totale di 111 dosi, incompatibili con un uso personale esclusivo, in mancanza di indici di rudimentalità della coltivazione, la quale appariva invece svolta in forma sistematica; che, quanto al secondo motivo di doglianza, il ricorrente si limita ad enunciare principi desumibili dalla disposizione, senza spiegare quali sarebbero, nel caso di specie, le condizioni per l'applicazione della stessa, pur in presenza di una coltivazione di non scarsa rilevanza, come ben evidenziato dalla Corte territoriale per escludere la particolare tenuità del fatto; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 20 dicembre