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Ordinanza — n. 11139/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible due to procedural error and denies further fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible de plano because it was filed outside the legally permitted timeframe. The appellant argued that the court failed to notify him of the hearing date, but the court found the proceedings were concluded without notice due to the appellant's own failure to observe the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appellant was not at fault for the procedural defect and ordered him to bear the procedural costs without imposing an additional fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed outside the statutory time limits is inadmissible de plano, and the appellant bears the costs unless they can prove fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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extraordinary appeal procedural inadmissibility statutory time limits de plano declaration procedural costs fault determination Cassazione Roma corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, in quanto lo stesso è proposto al di fuori dei casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. proc. pen.); che, infatti, il procedimento conclusosi con l'ordinanza n.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
art. 625-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA ERMAL nato il 21/02/1978 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Zina Ermal ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA ERMAL nato il 21/02/1978 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Zina Ermal ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7 n. 41301 del 18/09/2024, lamentando l'errore di fatto consistente nell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione della camera di consiglio presso la settima sezione. Considerato che il ricorso è inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, in quanto lo stesso è proposto al di fuori dei casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. proc. pen.); che, infatti, il procedimento conclusosi con l'ordinanza n. 41301 del 2024 era stato fissato de plano, senza avvisi alle parti, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; che la statuizione dell'ordinanza impugnata relativa alla tardività del ricorso non è stata contestata con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, mentre appare equo - al fine di non gravare eccessivamente la parte, già condanna in via definitiva al versamento di euro 4000,00 con il provvedimento impugnato - escludere l'ulteriore versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024