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Ordinanza — n. 11137/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding drug possession and sentencing mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the attribution of drugs and the denial of sentencing mitigation. The appellate court had already thoroughly evaluated the evidence, finding it logical that the appellant disposed of a large portion of cocaine to avoid detection by police, and noted the significant quantity involved suggested a livelihood dependent on drug trafficking. The court ruled that the lower courts' factual findings on mitigation were not subject to review in cassation, as they were based on sound reasoning rather than legal error.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of the factual record or challenges the denial of statutory mitigation circumstances, which are matters of fact subject to the lower court's reasoned discretion and not reviewable by the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal drug possession offense sentencing mitigation denial factual review preclusion Cassation procedural limits imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
la violazione di legge, nonché i vizi motivazionali, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 62-bis cod. pen
la violazione di legge, nonché i vizi motivazionali, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., malgrado la sussistenza di elementi positivi di segno contrario.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione (ex multís, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANAVE VITTORIO nato a BARI il 07/03/1998 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato, quanto alla responsabilità penale e alla pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 9 maggio 2023, con la quale l'imputato Lanave era stato condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso lordo complessivo di 125,719 grammi, suddivisi in 40 dosi singole, di parte del quale cercava di disfarsi gettandola dalla propria abitazione nell'atrio adiacente di pertinenza dell'immobile confinante; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando:

1) il difetto di motivazione in ordine alla pretesa riferibilità a lui della sostanza stupefacente rinvenuta nel cortile attiguo alla sua abitazione;

2) la violazione di legge, nonché i vizi motivazionali, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., malgrado la sussistenza di elementi positivi di segno contrario. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di censura è inammissibile, poiché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che, in particolare, la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione pienamente logica e scevra da contraddizioni, come fosse del tutto ragionevole ritenere che l'imputato — che, intento a confezionare sostanza stupefacente del tipo cocaina da cedere, gettandola anche attraverso il balcone della sua abitazione, una volta accortosi della presenza dei militari alla porta, la chiudeva sbattendola violentemente, impendendo agli operanti di entrare se non dopo averla sfondata — avesse chiuso l'ingresso per disfarsi quanto meno del pezzo singolo di maggior peso della medesima sostanza che era intento a confezionare; che, invero, il lasso temporale intercorso prima dell'ingresso degli operanti nell'immobile risultava congruo a percorrere gli spazi dell'abitazione necessari al tentato occultamento della sostanza, apparendo peraltro inverosimile la circostanza che lo stupefacente rinvenuto sia stato lasciato incustodito sul manto stradale da terzi; che anche il secondo motivo di doglianza deve ritenersi inammissibile, in quanto afferente al trattamento punitivo che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, appare sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno compiutamente motivato il diniego delle invocate circostanze, evidenziando, non solo la parziale ammissione degli addebiti, bensì anche il considerevole quantitativo di cocaina rinvenuto, tale da consentire di ricavarne 632 dosi medie singole droganti, pur essendo l'imputato disoccupato, a dimostrazione del fatto che evidentemente costui traeva dallo spaccio le somme necessarie al proprio sostentamento; che, del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione (ex multís, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis