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Ordinanza — n. 11135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed as inadmissible due to improper grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by six defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for various procedural defects, including insufficient reasoning regarding confiscation and the application of non-prosecution grounds. The court rejected these claims because the appeals were filed against a plea bargain using grounds not permitted by law or were manifestly unfounded and generic.

Regesto Legislator

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Art. 448 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and general complaints about sentencing or lack of explicit reasoning are inadmissible unless concrete elements of non-prosecution appear in the case file.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds non-prosecution causes confiscation reasoning procedural defects confisca dei proventi di reato riscossione di pene pecuniarie detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 cod. proc. pen.
103, entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, che ha modificato l'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; che, in relazione a quanto dedotto dagli imputati Leone, Minosa, Palumbo, Taurino e Volpe — che lamentano tutti il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 240 cod. pen.
279348); che, ciò nonostante, il proposto motivo è, oltre che manifestamente infondato è formulato in forma aspecifica, avendo i giudici di merito reso una motivazione congrua e pertinente in relazione alla confisca, disposta ai sensi dell'art. 240, cod.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 110 cod. pen
385 del 1993— capo 1) — per Volpe, e ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; che, in relazione a quanto dedotto dagli imputati Leone, Minosa, Palumbo, Taurino e Volpe — che lamentano tutti il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103, entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, che ha modificato l'art. 448 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
3 della sentenza impugnata — consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv.
Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999
Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
Corte costituzionale, n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 26/02/1988 TAURINO EGIDIO nato a TARANTO il 03/05/1977 CASSESE ALESSIO nato a TARANTO il 13/11/1983 MINOSA DAVIDE nato a TARANTO il 23/12/1982 PALUMBO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/05/1993 VOLPE CATALDO nato a TARANTO il 30/03/1978 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Cassese Alessio, Leone Francesco, Minosa Davide, Palumbo Francesco, Taurino Egidio e Volpe Cataldo ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 12 luglio 2024, il Tribunale di Taranto ha applicato nei loro confronti la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente a plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish — capi: 2- bis) per Volpe;

3) per Leone; 7), 10), 23) e 24) per Cassese;

3) e 7) per Taurino; 7), 17), 18), 19), 20), 21), 23) per Minosa;

22) per Palumbo — nonché in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 132, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993— capo 1) — per Volpe, e ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 132, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 — capo 7-ter) — 629 cod. pen. — capo 8) — e 110, 81 e 644 cod. pen. — capo 9) dell'imputazione — per Cassese; che, nello specifico, la difesa di Cassese Alessio propone due distinti motivi di ricorso, con i quali deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'erronea valutazione degli elementi a carico del prevenuto, nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla disposta confisca, estranea all'accordo tra le parti ed avente ad oggetto denaro del quale non sarebbe provata la pertinenzialità con lo stupefacente sequestrato; che Leone Francesco, Palumbo Francesco, Taurino Egidio e Volpe Cataldo lamentano, con ricorsi distinti ma dal contenuto identico, il difetto di motivazione in punto di esclusione della ricorrenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e di precisa indicazione delle ragioni poste a fondamento della responsabilità a loro riconosciuta per i delitti in contestazione; che, con un unico motivo di censura, Minosa Davide contesta i vizi della motivazione sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del positivo comportamento processuale tenuto dall'imputato medesimo.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché in parte presentati contro sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge, in parte manifestamente infondati, oltre che formulati in modo generico; che, al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, che ha modificato l'art. 448 cod. proc. pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base As al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis, e dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; che, in relazione a quanto dedotto dagli imputati Leone, Minosa, Palumbo, Taurino e Volpe — che lamentano tutti il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

— non ricorre evidentemente nessuno dei vizi astrattamente denunciabili in questa sede; che, in ogni caso, in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione — invero presente a pag. 3 della sentenza impugnata — consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824;

Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742); che le considerazioni che precedono si attagliano anche al ricorso di Minosa ed al primo motivo di censura di Cassese, essendo agevole rilevare come il vizio di motivazione — afferente, rispettivamente, alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato — non rientri tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione; che, peraltro, nei confronti del Minosa, la pena è stata applicata esattamente nella misura concordata, senza che ne ricorra l'illegalità, ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 2781700;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102); che, in punto di ammissibilità del secondo motivo di ricorso di Cassese, va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348); che, ciò nonostante, il proposto motivo è, oltre che manifestamente infondato è formulato in forma aspecifica, avendo i giudici di merito reso una motivazione congrua e pertinente in relazione alla confisca, disposta ai sensi dell'art. 240, cod. pen., della somma di denaro quale profitto del reato di spaccio della sostanza stupefacente, che il ricorrente non contrasta, erroneamente omettendo di contestare in radice non solo il riferimento al verbale di sequestro del 25 ottobre 2023, ma anche l'illiceità della provenienza del denaro in sequestro; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della C