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Ordinanza — n. 11132/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical arguments and insubstantial legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it lacked critical arguments regarding the lower court's reasoning and relied on insubstantial legal grounds. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing for lesser gravity and mitigated sentencing based on low margins, but the appellate court had already addressed these points. The court rejected the appeal as a mere repetition of defenses and found no merit in the claimed violations of statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is devoid of critical arguments regarding the reasoning of the judgment and if the alleged violations of law are patently non-existent.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical arguments drug trafficking conviction mitigating circumstances procedural dismissal traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 62, n. 4, c.p.
la violazione dell'art. 62, n.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASAJ ADRIAN nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 16 maggio 2024, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per numerose cessioni di cocaina e marijuana, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano:

1) la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, nonostante la modestia dei corrispettivi e la mancanza di prova dell'esistenza di fonti di approvvigionamento, di una rete organizzativa, di depositi per gli stupefacenti, di particolari accorgimenti nello spaccio;

2) la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, per la mancata valorizzazione del lucro marginale delle cessioni, inferiore all'introito di euro 55.000,00 a cui fanno riferimenti ai giudici di merito. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché riferito a vizi motivazionali e violazioni di legge e palesemente insussistenti, nonché del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata; che, in ogni caso, la Corte di appello ha ampiamente preso in considerazione le doglianze difensive, delle quali quelle proposte in questa sede rappresentano la mera ripetizione; che, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'ipotesi di minore gravità è stata motivatamente esclusa per la sistematicità dello spaccio, per il cospicuo numero di acquirenti, per il coinvolgimento di più persone, per la disponibilità di auto e telefoni cellulari; mentre la modesta entità ponderale delle singole dosi risulta irrilevante, trattandosi di un numero complessivo superiore a 1100, per un profitto pari a oltre euro 55.000,00; che, quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

è giustificato sulla base del dato ponderale e del significativo lucro complessivo (circa euro 55.000,00), senza che si possa fare riferimento alle singole operazioni di spaccio e non potendo darsi seguito alle mere affermazioni difensive circa la pretesa modestia del guadagno marginale effettivo; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20