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Sentenza — n. 11130/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory public office ban based on base penalty for continued crimes; plea deal appeal dismissed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the public office ban imposed on Jaouad Oussama because it was calculated based on the total sentence for continued crimes rather than the base penalty for the most serious offense. Conversely, the appeal filed by Fall Nar regarding a plea deal sentence was declared inadmissible as it lacked grounds for review under the relevant procedural code. The ruling establishes that accessory penalties must reference the specific base sentence for the gravest crime, not the aggregated total, while plea deal appeals are strictly limited to specific statutory defects.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. pen.; Art. 444 cod. pen. When multiple crimes are continued, accessory penalties must be calculated based on the base sentence for the most serious crime, not the total aggravated sentence; appeals against plea deal sentences are inadmissible except for specific statutory defects.

Parole chiave

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continued crimes accessory penalties public office ban plea deal appeal inadmissible appeal base sentence calculation Cassation annulment commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. pen.
272408); che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall'art. 29 cod.
Art. 444 cod. pen.
Considerato che il ricorso di Fall Nar è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costi- tuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. pen
Considerato che il ricorso di Fall Nar è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
art. 29 cod. pen
272408); che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso di Fall Nar è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costi- tuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024
Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018
286862; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv.
Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017
Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALL NAR nato il 01/01/2000 JAOUAD OUSSAMA nato il 06/10/2001 avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Jaouad Oussama - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 7 giugno 2024 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art.29 cod. pen., avendo il Tribunale applicato all'imputato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non tenendo conto della circostanza che la pena principale a cui si deve fare riferimento ai fini dell'applicazione della presente pena accessoria non è quella complessiva ma quella inflitta in concreto per il solo reato più grave; che Fall Nar - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 444 cod. pen.

Considerato che il ricorso di Jaouad Oussama è fondato, in quanto, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'in- terdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante all'esito dell'aumento per la continuazione (ex multis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320;

Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Rv. 272408); che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; che, poiché l'interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente disposta, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Jaouad Oussama, limi- tatamente a tale profilo, senza che sia necessario operare un rinvio al giudice di merito, trattandosi di statuizione che può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso di Fall Nar è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza stessa rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costi- tuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedi- mento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Jaouad Oussama relativamente all'interdizione dai pubblici uffici, interdizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di Fall Nar e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro