Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific sentencing elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant failed to reference specific positive evaluation elements from the lower court's reasoning. The appellant argued for excessive punishment and erroneous application of Article 62-bis of the Penal Code, but the judgment correctly valued the minor gravity of the offense and the defendant's specific prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The appeal is inadmissible if the complaint does not specifically cite the positive evaluation elements relied upon by the trial court, thereby failing to demonstrate a lack of motivation or error in the assessment of those elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLETINI MAURIZIO nato a ROMA 11 17/02/1954 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Spoletini Maurizio - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di gravame, vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza - con la quale non si richiamano nello specifico elementi positivi di valutazione che sarebbero stati premessi o erroneamente valutati dai giudici di merito - non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che la modestia dell'episodio sia stata apprezzata, dal momento che è stata riconosciuta la fattispecie di minore gravità di cui al comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre lo scostamento dal minimo edittale della pena risulta pienamente giustificato dai plurimi e specifici precedenti dell'imputato; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.