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Ordinanza — n. 11128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for improper grounds and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground of complaint concerned substantive elements of the crime rather than procedural defects. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that only specific vices regarding the plea bargain's voluntariness, correlation, legal qualification, or penalty legality are permissible. Consequently, the Court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to vices regarding voluntariness, correlation, legal qualification, or penalty; complaints on substantive facts are inadmissible, triggering cost liability.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code procedural costs voluntariness defect motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MORRIS nato a PESCARA il 13/12/1990 avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOtdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Guarnieri Morris - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.