Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for improper grounds and orders fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground of complaint concerned substantive elements of the crime rather than procedural defects. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that only specific vices regarding the plea bargain's voluntariness, correlation, legal qualification, or penalty legality are permissible. Consequently, the Court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to vices regarding voluntariness, correlation, legal qualification, or penalty; complaints on substantive facts are inadmissible, triggering cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MORRIS nato a PESCARA il 13/12/1990 avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOtdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Guarnieri Morris - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.