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Ordinanza — n. 11126/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for procedural errors not covered by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alfred Daci's cassation appeal inadmissible without formalities. Daci challenged the plea bargain sentence for lack of evidence and insufficient criminality, arguing violations of specific procedural and substantive articles. The court ruled that only defects regarding the party's consent to the settlement are admissible, excluding general evidentiary or sentencing flaws.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects concerning the party's will, prosecutor's consent, and the content of the pronouncement, excluding general evidentiary or sentencing errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation procedural defects consent to settlement Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309 del 1990, a mesi otto di reclusione e 1333,00 euro di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. lamentando:
Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla certezza della prova e la conseguente mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riguardo alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, a mesi otto di reclusione e 1333,00 euro di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riguardo alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACI ALFRED nato il 22/01/2001 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Daci Alfred - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a mesi otto di reclusione e 1333,00 euro di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. lamentando:

1) la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla certezza della prova e la conseguente mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;

2) l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riguardo alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen:, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024