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Ordinanza — n. 11123/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of counsel signature and declared inadmissible under procedural code amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. Although the defendant argued for lenient sentencing regarding the heroin possession, the Court ruled that post-2017 procedural reforms require all appeals to be signed by registered counsel to ensure proper representation. Consequently, the appeal was rejected under the new statutory provisions, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The cassation appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal defense attorney requirement procedural inadmissibility personal filing criminal procedure code traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 5, cod. proc. pen.
272010); che, peraltro, questa Suprema Corte ha già avuto modo di riconoscere, in modo condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
272010); che, peraltro, questa Suprema Corte ha già avuto modo di riconoscere, in modo condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER MOHAMED (CUI 01T51JF) nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO(flato avviso alle paRtr3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 25 luglio 2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 23 giugno 2022 dal Tribunale di Torino, che aveva condannato l'imikutato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente di tipo eroina del peso di circa 17 grammi ripartita in 15 dosi, della quale cercava di disfarsi una volta fermato e sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost.Considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato al patrocinio dinnanzi a questa Corte e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613, cod. proc. pen., dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010); che, peraltro, questa Suprema Corte ha già avuto modo di riconoscere, in modo condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011); che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 d