Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging a sentencing decision filed after the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision filed after the statutory deadline. The appellant sought to overturn a sentence applied for a specific crime, arguing a violation of procedural rules regarding the timing of the appeal. The court ruled that appeals against sentencing decisions are strictly time-bound and not permissible after the cutoff date, resulting in the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions must be filed within the statutory period; failure to comply renders the appeal inadmissible, shifting the burden of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRA GREJSI nato il 27/06/2004 avverso la sentenza del 19/08/2024 del TRIBUNALE di RIMINI(avviso c alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si è impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 19 agosto 2024, con la quale il Tribunale di Rimini ha applicato a Sorra Grejsi la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.