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Ordinanza — n. 11120/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing as defendant must use counsel, not file personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Lass Capi, attempted to file the criminal appeal personally rather than through a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, personal appeals by the accused are prohibited, and the lack of standing renders the petition void without formalities. Consequently, the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal must be filed by a qualified defender; a personal filing by the accused is inadmissible, resulting in immediate dismissal and cost liability.

Parole chiave

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criminal appeal standing personal appeal prohibition qualified defender requirement inadmissible petition procedural costs award allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASS CAPI (CUI 04NXEVF) nato il 06/06/1987 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOL ato avviso alleIti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che l'unico motivo di ricorso avverso la sentenza del 9 luglio 2024 - con la quale la Corte d'appello di Torino, ha condannato Lass Capi per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.