Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproducible of territorial court's already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly classified the request and failed to address substantive issues regarding sentencing severity and driving license suspension. The court rejected these claims, ruling that such arguments are merely reproducible of issues already adequately examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds of criticism already adequately examined and correctly rejected by the territorial court, as the Court of Cassation does not re-examine the merits of the case.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFREDINI DENIS nato a BARGA il 21/02/2003 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità, per essere stata accolta la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sentenza emessa il 27/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di Denis Suffredini, imputato del reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. b), 2- sexies, 186-bis, commi 1 e 3, medesimo decreto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
In data 27/11/2024 è pervenuta memoria dei difensori dell'imputato, avvocati Maria Teresa Grassi e Matteo Santoni, con cui si chiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, sostenendo che la stessa abbia erroneamente qualificato l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato come ricorso per cassazione; in subordine, che il provvedimento impugnato sia annullato. Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione dell'art. 133 cod. pen., erronea valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato, eccessiva onerosità della pena, anche per l'eccessivo aumento della stessa per effetto dell'aggravante di cui all'art.186-bis, comma 3, cod. strada; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva durata della sospensione della patente di guida rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1-3 sent. impugnata); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in dodici mesi, la motivazione, per quanto stringata, appare tuttavia sufficiente perché richiama la gravità della condotta di cui dà conto la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere este