Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it duplicates merits review and sanctions discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised violated the prohibition against re-examining merits in cassation. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed guilt for aggravated theft while reducing the sentence based on a mitigating circumstance. The court ruled that since the lower court already adequately addressed these points and sentencing discretion is not subject to censorship absent arbitrariness, the appeal must be rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and dismissed by the court of first instance or second instance, particularly regarding the exercise of sentencing discretion.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO ( CUI 006KZM6 ) nato a DESIO il 04/11/1976 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Carbone ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che - in parziale riforma della pronuncia resa il 16/10/2023 dal locale Tribunale per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, in conseguenza, ridotto la pena - ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.).
Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pridef1