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Ordinanza — n. 11116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming erroneous sentencing application as merit issues are non-justiciable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant's sole ground, alleging erroneous application of Article 133 of the Penal Code, concerns the sentencing discretion reserved to the trial court. The applicant argued the sentence was wrong, but the Court held that such determinations are immune from review unless arbitrary or lacking manifest motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing determinations by the court of first instance are non-justiciable on appeal unless arbitrary or manifestly unmotivated.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Appeal Admissibility Penal Code Article 133 Non-Justiciable Issues commisurazione della pena controllo della commisurazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARY HAMZA (CUI 03MR903) nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hamza Ammary ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa in data 19/12/2023 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art.133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre