Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and generic nature of the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Altin Idrizi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Idrizi challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for an erroneous application of criminal law and flaws in the reasoning. The court rejected these claims because the arguments merely repeated issues already properly examined by the lower courts and lacked the specific legal and factual basis required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not permitted in this jurisdiction or if the complaint on motivation is generic and lacks the necessary legal and factual support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDRIZI ALTIN nato il 25/09/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Altin Idrizi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa in data 20/09/2019 dal Tribunale di Alessandria, in esito a giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché, con riguardo alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, riproduce di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) e perché la doglianza sulla motivazione si appalesa del tutto generica in quanto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr d n