Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11114/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of legal grounds and insufficient factual support under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning, but the court found this ground legally insufficient as it lacked necessary legal and factual arguments. Consequently, the decision to reject the appeal was based on the procedural requirement that all claims must be substantiated by specific legal and factual reasons.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 581 of the Code of Criminal Procedure requires that all claims in a final appeal be supported by specific legal and factual reasons; a claim lacking such support is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Legal Grounds Procedural Code Article 581 Insufficient Factual Support Supreme Court Decision Court Costs and Fines motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).
art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Boscolo Mattia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia resa il 22/11/2022 dal Tribunale di Novara per avere escluso la circostanza aggravante contestata in relazione ad entrambi i capi di imputazione e ridotto, in conseguenza, la pena inflitta all'imputato - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di furto (così riqualificato il reato di cui al capo A). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.). In relazione alla legittimazione dei querelanti, peraltro, la sentenza impugnata ha offerto motivazione corretta in diritto (pp. 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id&nter