Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for citing already reviewed merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kouthar Oussama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his aggravated theft conviction by citing errors in the application of recidivism and sentencing articles, arguing the lower court misapplied the law. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning, making them inadmissible in this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments that merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning are inadmissible in proceedings for review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA (CUI: 04S3L5R) nato il 28/12/1999 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kouthar Oussama ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa in data 11/09/2023 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione degli artt. 62-bis, per l'invocato giudizio di prevalenza sulla recidiva, 62 n. 4 e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.).
Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr