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Ordinanza — n. 11112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing a ground already reviewed and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Maiore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Maiore challenged the appellate court's confirmation of his conviction for specific crimes by citing Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this argument because the issue was already thoroughly examined and dismissed with proper legal reasoning by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The ground of appeal alleging violation of Article 131-bis is inadmissible in cassation proceedings if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive argument rejection Article 131-bis Penal Code procedural economy principle lower court review sufficiency motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORE GIUSEPPE nato a MILAZZO il 23/07/1998 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Malore Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia resa in data 21/06/2023 dal Tribunale di Barcellona P.G. che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.