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Ordinanza — n. 11111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding concourse and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed generic and unsupported by specific legal or factual reasons. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for attempted theft, arguing a lack of motivation regarding concourse and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the mitigating circumstances had already been recognized in the first-instance judgment, rendering the appeal devoid of necessary legal and factual support under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be based on specific grounds of law and fact; generic arguments or claims that contradict established first-instance findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds concourse of offenders mitigating circumstances Article 581 c.p.p. lack of motivation Supreme Court review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOZIC ENTONY nato a VILLARICCA il 20/10/1994 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Jozic Entony ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2022 dal Tribunale di Forlì per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione con riguardo al ruolo concorsuale, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni del tutto generiche - nonché manifestamente infondate, atteso che, quanto alle attenuanti generiche, le stesse erano già state riconosciute all'imputato dalla sentenza di primo grado - appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore