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Ordinanza — n. 11110/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for sentencing as discretionary and not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for criminal offenses. The appellant argued violations of specific penal code articles regarding sentencing, but the court found these grounds were already properly examined and rejected by the trial judge. The decision rests on the principle that sentencing is a discretionary act of the trial judge unless arbitrary or illogically motivated, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis, 132, 133 c.p.: Appeals challenging the sentencing phase are inadmissible if they merely reiterate arguments already decided by the trial court, as sentencing discretion is not subject to cassation review absent arbitrariness or manifest illogic.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion cassation review limits arbitrary sentencing penal code violations sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione degli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLA MANUEL nato a BOLOGNA il 12/09/1999 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cafarella Manuel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 14/12/2021 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre