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Ordinanza — n. 11109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation arguments violating procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised, 'lack of motivation,' was deemed generic and legally unsupported. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning, but the opposing party contended this violated procedural requirements for admissibility. The court ruled that such abstract legal principles lack the necessary factual and legal basis required by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. establishes that appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds of law and fact, rendering generic complaints regarding the absence of motivation inadmissible.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure generic arguments Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLI ALESSANDRO nato a TORINO il 11/11/1982 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulli Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 07/06/2022, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, che si risolvono nella astratta riproposizione di principi giuridici, appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre