Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for procedural violations and sentencing discretion issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and sentencing discretion. The appellant claimed generic mitigating circumstances were not fully recognized, but the court found these issues already adequately examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, Art. 213, Art. 624-bis, Art. 62-bis c.p.p.; The Supreme Court holds that appeals raising procedural violations or sentencing discretion issues already examined by the lower courts are inadmissible if they merely reproduce previously rejected arguments without new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS MAICOL nato a PIOVE DI SACCO il 01/12/1984 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Millas Maicol ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia resa in data 10/01/2023 dal Tribunale di Padova che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 624-bis e vizio di motivazione; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non essere le circostanze attenuanti generiche state riconosciute nella massima estensione) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (quanto ai primi tre motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.) dal Giudice di merito.
Con riguardo al quarto motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P