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Ordinanza — n. 11107/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of legal standing as grounds were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Piramide Giovanni Ivan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes based on a claim that the lower court failed to provide reasons for sentencing and denied generic mitigating circumstances. The court ruled this ground was not permitted in cassation because it merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged violation of law is merely a reproduction of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, or if the contested issue concerns the exercise of judicial discretion in sentencing absent arbitrariness or manifest illogicality.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments judicial discretion sentencing criteria mitigating circumstances cassation procedure procedural costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAMIDE GIOVANNI IVAN nato a CHIVASSO il 28/03/1987 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Piramide Giovanni Ivan ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia resa in data 28/03/22 dal Tribunale di Rovigo che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge per omessa motivazione in relazione ai criteri di determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (p. 3 sent. app.) dal Giudice di merito.

Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore